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Ordinanza — n. 27197/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to new non-punishability claim and false income declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27197/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the payment of court costs and a fine. The appellant challenged a suspended prison sentence for falsely declaring no income while his mother-in-law earned a substantial living, and argued for a non-punishability clause. The court rejected the appeal because the non-punishability argument was not raised in the appellate proceedings and the false declaration claim lacked sufficient evidence of specific intent.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: New grounds for non-punishability not raised in appeal are inadmissible in cassation; false income declarations require proof of specific intent to be punishable.

Parole chiave

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non-punishability clause false income declaration cassation inadmissibility specific intent requirement appellate review limits censura dell'apprezzamento delle prove allegazioni insufficientemente motivate asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen..
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
Art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In ordine all'elemento soggettivo, va ricordato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R.
Art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002
Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R.
art. 131 bis cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 12410 del 06/03/2019, Leonzio
In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che, ai fini dell'individua- zione delle condizioni necessarie per l'ammissione al patrocinio, rileva ogni compo- nente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica (Sez. 4, n. 12410 del 06/03/2019, Leonzio, Rv.
Sez. 4, n. 20836 del 16/04/2019, De Vito
Sez. U. n. 14723 del 19/12/2019, dep. 2020, Pacino
115, in caso di redditi che non superino il limite di ammissibilità (Sez. U. n. 14723 del 19/12/2019, dep. 2020, Pacino, non massimata sul punto).
Sez. 4, n. 44121 del 2012, Indiveri
115 del 2002, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune (Sez. 4, n. 44121 del 2012, Indiveri, Rv.
Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli
Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia
Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Bonofiglio
272192; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Bonofiglio, Rv.
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 3, n. 3162 del 18/11/2019, dep. 2020, Giannetto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLARD GIUSEPPE nato a NAPOLI il 04/02/1958 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 20 giugno 2019, con cui Allard Giuseppe era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni due di reclusione ed euro milleduecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 79, comma 1, lett. e), e 95 d.P.R. n. 115 del 2002.

2. L'Allard, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento sog- gettivo del reato. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen..

3. In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che, ai fini dell'individua- zione delle condizioni necessarie per l'ammissione al patrocinio, rileva ogni compo- nente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica (Sez. 4, n. 12410 del 06/03/2019, Leonzio, Rv. 275359) e le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio integrano il reato di cui si tratta solo allorquando riguardino la sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, ma non anche quando cadano su elementi a tal fine irrilevanti (Sez. 4, n. 20836 del 16/04/2019, De Vito, Rv. 276088).

La correttezza di tale ultimo approccio ermeneutico sembra trovare un appiglio testuale in quanto in- cidentalmente affermato delle Sezioni Unite di questa Corte in una decisione riguar- dante la diversa, seppur correlata, tematica della revoca del beneficio, con specifico riferimento alla falsità o all'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certifica- zione, prevista dall'art.79, c. 1, lett.

c) d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in caso di redditi che non superino il limite di ammissibilità (Sez. U. n. 14723 del 19/12/2019, dep. 2020, Pacino, non massimata sul punto). Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune (Sez. 4, n. 44121 del 2012, Indiveri, Rv. 253643). In ordine all'elemento soggettivo, va ricordato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendente- mente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al be- neficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129).

Inoltre, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 95 cit., in caso di effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, non è sufficiente che l'istanza contenga falsità od omissioni, dovendo il giudice procedere ad una rigo- rosa verifica dell'elemento soggettivo del reato, al fine di escludere l'eventuale inuti- lità del falso (Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Bonofiglio, Rv. 271051). 3.1. Ciò posto sui principi operanti in materia, nella specie, la Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e non contraddittoria, coerente coi principi affer- mati in sede di legittimità, ha sottolineato che l'Allard aveva dichiarato falsamente nella dichiarazione sostitutiva dell'autocertificazione di non percepire nessun reddito, nonostante la suocera, componente del nucleo familiare come da lui stesso indicato, godesse di un ingente guadagno.

D'altronde, il mancato riferimento al reddito del familiare costituisce un indice rivelatore della malafede dell'imputato. Il ricorrente si limita a negare il dato della contribuzione della suocera al sosten- tamento del familiare convivente, senza tuttavia apportare elementi concreti per di- sarticolare l'apparato argomentativo della sentenza impugnata.

4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va osservato che, con l'atto di appello il Galluccio non aveva richiesto l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.. Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). Peraltro, il predetto principio di carattere generale è stato riaffermato anche con t riferimento all'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen.. Questa Corte, infatti, ha affer- mato che, nel caso di appello proposto per motivi relativi alla sussistenza del fatto e alla determinazione della pena, non può essere dedotta come motivo nuovo a soste- gno dell'impugnazione la questione concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in quanto punto della decisione im- pugnata distinto da quelli fatti valere con l'atto di appello originario (Sez. 3, n. 3162 del 18/11/2019, dep. 2020, Giannetto, Rv. 278255).

5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle