Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27196/2023 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed because prior license revocation and contestation within the two-year period established recidiva.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27196/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for driving without a license. The appellant argued the offense was not a crime due to a lack of recidiva within the two-year window, claiming the prior violation was not definitively established. The Court ruled that mere contestation of the prior offense was insufficient; it must have been definitively ascertained to trigger recidiva under the relevant decree.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8; Recidiva in materia di guida senza patente si configura solo quando la precedente violazione è stata definitivamente accertata, non con mera contestazione.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nel biennio guida senza patente depenalizzazione accertamento definitivo inammissibilità appello gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza lesioni gravi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 186, commi 15 e 17, C.d.S.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Lecce ha condannato Grasso Marco alla pena di euro tremila di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 15 e 17, C.d.S. (guida di camper senza patente perché revocatagli con provvedimento dell'il aprile 2017 - in Porto Cesareo 1'8 settembre 2019).
Art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8
Il Garlini propone appello avverso tale sentenza, convertito ex art. 591 cod.
Art. 591 cod. proc. pen.
Il Garlini propone appello avverso tale sentenza, convertito ex art. 591 cod. proc. pen., deducendo che il fatto non è previsto dalla legge come reato, in quanto non si versava in ipotesi di recidiva nel biennio.
art. 591 cod. proc. pen
Il Garlini propone appello avverso tale sentenza, convertito ex art. 591 cod. proc. pen., deducendo che il fatto non è previsto dalla legge come reato, in quanto non si versava in ipotesi di recidiva nel biennio.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 27398 del 06/04/2018, Dedominici
8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato ma è necessario che que- sto sia stato definitivamente accertato (Sez. 6, n. 27398 del 06/04/2018, Dedominici, Rv.
Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, Okere
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSO MARCO nato a LECCE il 12/05/1987 avverso la sentenza del 28/04/2022 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Lecce ha condannato Grasso Marco alla pena di euro tremila di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 15 e 17, C.d.S. (guida di camper senza patente perché revocatagli con provvedimento dell'il aprile 2017 - in Porto Cesareo 1'8 settembre 2019).

2. Il Garlini propone appello avverso tale sentenza, convertito ex art. 591 cod. proc. pen., deducendo che il fatto non è previsto dalla legge come reato, in quanto non si versava in ipotesi di recidiva nel biennio. Tale elemento, infatti, non era emerso neanche nel corso dell'istruttoria dibattimentale. 2.1. Con memoria del 21 gennaio 2023, la difesa del ricorrente ribadisce la ri- chiesta di assoluzione e insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va premesso che, secondo la consoli- data giurisprudenza di questa Corte, in tema di guida senza patente, per l'integra- zione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 d. 1gs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato ma è necessario che que- sto sia stato definitivamente accertato (Sez. 6, n. 27398 del 06/04/2018, Dedominici, Rv. 273405;

Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Okere, 272209). Il Tribunale si è posto in linea con tale orientamento, avendo correttamente rile- vato che la recidiva era stata ritualmente contestata. Dalla lettura della sentenza impugnata, infatti, emerge che al Grasso era stata revocata la patente di guida in data 11 aprile 2017 e che, successivamente, come da verbale di P.G. ritualmente prodotto in giudizio, in data 24 novembre 2017, gli era stata già contestata la violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S. ed era rilevato che il Grasso guidava con patente scaduta dal 14 dicembre 2016; indi, il Grasso, nell'ambito del presente procedimento, entro due anni dalla pregressa contestazione e cioè in data 8 settembre 2019, era nuovamente fermato alla guida di altro veicolo senza titolo abilitativo alla guida.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27 febbra