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Ordinanza — n. 27194/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27194/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27194/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Bologna ha applicato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. la pena com- plessiva di anni uno di reclusione ed euro quattrocento di multa nei confronti di Kan- nathasan Kavaskar in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624 bis, 625 cod. pen. ed altro.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27194/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen. la pena com- plessiva di anni uno di reclusione ed euro quattrocento di multa nei confronti di Kan- nathasan Kavaskar in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624 bis, 625 cod. pen. ed altro.

Parole chiave

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prova dell'indigenza carenza di legittimazione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria Sri Lanka indigenza finanziaria diritto all'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Bologna ha applicato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KANNATHASAN KAVASKAR nato il 16/01/2001 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Bologna ha applicato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. la pena com- plessiva di anni uno di reclusione ed euro quattrocento di multa nei confronti di Kan- nathasan Kavaskar in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624 bis, 625 cod. pen. ed altro.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge, rilevando che l'organo giudicante non aveva fornito un'adeguata motivazione in ordine alla quantificazione della pena applicata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. È inammissibile, infatti, il ricorso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgi- mento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755;

Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.). Inoltre, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504;

Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con con- seguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ri- correndo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 27 febbra