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Ordinanza — n. 27193/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against suspended prison sentence citing judicial discretion in penalty quantification under Art. 133 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27193/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Anna Rita Ottonello's appeal inadmissible regarding the excessive length of her suspended prison sentence. The appellant argued for a reduction based on sentencing guidelines, while the lower courts maintained the penalty was appropriate given her prior criminal record and the advanced stage of the proceedings. The Supreme Court upheld the decision, ruling that the trial judge's broad discretion allows for intuitive global assessments when the sentence is near the statutory minimum.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The quantification of a suspended sentence falls within the broad discretionary power of the trial judge, who may evaluate criteria intuitively and globally without detailed reasoning when the penalty is close to the statutory minimum.

Parole chiave

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suspended sentence judicial discretion penal code sentencing guidelines inadmissible appeal prior record procedural economy decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo
(Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
(Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, deo. 2017, S.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, deo. 2017, S., Rv.
Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri
269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv.
Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese
La pena applicata è prossima al minimo edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTTONELLO ANNA RITA nato a MILANO il 25/08/1979 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova del 14 ottobre 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui Ottonello Maria Rita era stata condannata alla pena, condizionai- mente sospesa, di mesi due di reclusione ed euro ottanta di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen..

2. La Ottonello, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine al trattamento san- zionatorio.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Relativamente all'unica censura sull'entità eccessiva della pena irrogata, va pre- messo che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edit- tale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indi- cati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, deo. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena applicata è prossima al minimo edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in considerazione dei plurimi precedenti penali e dello stadio avanzato dell'azione.

La ricorrente non prospetta elementi idonei a sminuire la valenza dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata, dolendosi genericamente della mancanza di riferimenti alla fattispecie in esame.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- t guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor-rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27 febbr