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Ordinanza — n. 27188/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding theft, upholding store manager's standing to file a complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27188/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that a store manager lacked standing to file a complaint for theft. The appellant argued that only the legal representative could act on behalf of the supermarket owner, citing a lack of formal representation powers. The court ruled that criminal law recognizes a broader scope of protected possession, allowing any person with a factual relationship to the goods, such as a department head, to qualify as the injured party.

Regesto Legislator

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Art. 110, 624 cod. pen.; Art. 625 cod. pen.: The standing to file a criminal complaint extends beyond the legal representative to include any individual holding a factual relationship with the property, such as a store manager, who can be considered the injured party under the protected interest of possession.

Parole chiave

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criminal standing possession in criminal law complaint for theft store manager authority factual relationship to goods testimonianza della vittima testimonianze contraddittorie allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625, n. 6 cod. pen.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 21 marzo 2016, emessa a seguito di giudizio abbreviato, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1037 del 15/06/2012
Sez. U, n.40354 del 18/07/2013
Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018
Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018
Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018, Piricò, Rv.
Sez. 5, n. 55025 del 26/09/2016
272696, inerente al capo reparto di un supermercato; Sez. 5, n. 55025 del 26/09/2016, Mocanu, Rv.
Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014
268906, relativa al custode di uno stabili- mento; Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Pisano, Rv.
Sez. 4, n. 41592 del 16/11/2010
259289, relativa al direttore di un esercizio commerciale; Sez. 4, n. 41592 del 16/11/2010, Cacciari, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALESSIO DAVIDE nato a MILANO il 19/11/1997 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 21 marzo 2016, emessa a seguito di giudizio abbreviato, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 6, cod. pen., ha rideterminato in mesi due e giorni venti di reclusione ed euro ottanta di multa la pena inflitta nei confronti di D'Alessio Davide in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 624 cod. pen..

2. Il D'Alessio, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione, deducendo che non era stata provata la legittimazione a proporre querela del direttore del supermercato, autore- ferenzialmente qualificatosi come tale. Il richiamo alla qualifica di responsabile del settore commerciale non poteva ba- stare per ritenere sussistente il requisito della legittimazione a manifestare la volontà di proporre querela per conto della società proprietaria dell'esercizio commerciale. Il proponente, peraltro, è tenuto a fornire l'esatta indicazione del suo potere di rappre- sentanza e della fonte dalla quale promana lo stesso potere.

3. In relazione all'unico motivo di ricorso, attinente alla dedotta carenza di legit- timazione a proporre querela, va rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, al possesso tutelabile in sede penale viene riconosciuta un'acce- zione più ampia di quella civilistica. Deve esservi incluso, infatti, non solo il possesso animo domini, ma qualsiasi rapporto di fatto con la cosa, esercitato in modo auto- nomo ed indipendente dalla titolarità del bene, quale espressione di un legittimo ius possessionis. Sulla base di tale premessa, è stata riconosciuta al responsabile di un esercizio commerciale, pur sprovvisto di poteri di rappresentanza o institori del proprietario dei beni destinati alla vendita, legittimazione alla proposizione della querela per furto della merce detenuta ed esposta al pubblico (Sez. 6, n. 1037 del 15/06/2012, dep. 2013, Vignoli, Rv. 253888).

Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, il bene giuridico pro- tetto nel delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali per- sonali o di godimento, ma anche nel mero possesso. Rispetto a tale relazione di fatto, si è chiarito che essa si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino cr quando si costituisce in modo clandestino o illecito. Sicché, quale conseguenza di tale impostazione, si è affermato che anche al titolare di tale posizione di fatto, spetta la qualifica di persona offesa, con relativa legittimazione a proporre querela (Sez.

U, n.40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975, potere, nella specie, riconosciuto al responsabile di un supermercato). Ai fini della procedibilità relativamente al delitto di un furto commesso all'interno di un supermercato, in attuazione dei descritti principi, è stato ritenuto legittimato a proporre querela colui che, pur se non munito di poteri di rappresentanza o institori conferitigli dal proprietario, sia titolare di una posizione di detenzione sulla cosa, compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Lafleur, Rv. 275342, riguardante il responsabile della sicu- rezza dell'esercizio commerciale all'interno di un supermercato;

Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018, Piricò, Rv. 272696, inerente al capo reparto di un supermercato; Sez. 5, n. 55025 del 26/09/2016, Mocanu, Rv. 268906, relativa al custode di uno stabili- mento; Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Pisano, Rv. 259289, relativa al direttore di un esercizio commerciale; Sez. 4, n. 41592 del 16/11/2010, Cacciari, Rv. 249416, relativa al responsabile di un negozio). Nella fattispecie in esame, pertanto, appare sufficiente la qualifica di responsabile dell'esercizio, per poter proporre querela. Il ricorrente erroneamente circoscrive tale potere al solo legale rappresentante.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis