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Ordinanza — n. 27187/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because correcting the crime date did not alter the essential elements of the charge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27187/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellate court correctly reduced the stolen electricity quantity by adjusting the crime date. The appellant argued this reduction prevented him from accessing alternative trial procedures due to the initial high value, but the court found the error was evident from the case files. Consequently, the modification did not constitute a substantive change to the charge under established jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 522, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 516 cod. proc. pen.: A modification of the crime date in the indictment does not constitute a relevant change of charge if it does not significantly alter the essential elements of the accusation or hinder the defendant's ability to identify the facts.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility modification of charge crime date correction essential elements of accusation right of defense alternative trial procedures substantive change motivi probatori

Disposizioni normative citate

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Art. 522, comma 1 cod. proc. pen.
Il Paterna, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell'art. 522, comma 1, cod.
Art. 516 cod. proc. pen.
Al riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, pronunziatasi su fattispecie sostanzialmente analoghe, la modifica in udienza del capo di imputa- zione, consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non co- stituisce modifica dell'imputazione, rilevante ex art. 516 cod.
art. 516 cod. proc. pen
Al riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, pronunziatasi su fattispecie sostanzialmente analoghe, la modifica in udienza del capo di imputa- zione, consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non co- stituisce modifica dell'imputazione, rilevante ex art. 516 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 48879 del 17/09/2018
pen., allorché non comporti alcuna significativa modifica della contestazione, la quale resti immutata nei suoi tratti essenziali, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa (Sez. 5, n. 48879 del 17/09/2018, L., Rv.
Sez. 3, n. 29405 del 04/04/2019
274159-02; vedi anche Sez. 3, n. 29405 del 04/04/2019, Cordaro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATERNA SALVATORE nato a PALERMO il 23/01/1966 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 16 febbraio 2021, previa delimi- tazione del periodo di illecita sottrazione di energia elettrica a far data dal 14 dicem- bre 2013, ha rideterminato in mesi sei di reclusione ed euro seicento di multa la pena inflitta nei confronti di Paterna Salvatore in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen..

2. Il Paterna, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell'art. 522, comma 1, cod. proc. pen., essendo stata emessa pronunzia di condanna per un reato il cui valore è diverso da quello contestato col decreto di citazione. Si deduce che il quantitativo di energia elettrica sottratto era stato ridotto nella sentenza impugnata da kwh 34.964 pari all'importo di euro 9.904,26 a kwh 1.115,87 pari all'importo di euro 3.135 per effetto del riconoscimento da parte della Corte territoriale di un errore nella data del commesso reato. L'iniziale contestazione per un importo eccessivo aveva precluso al Paterna la possibilità di chiedere un rito al- ternativo (giudizio abbreviato o patteggiamento) o la messa in prova.

3. In relazione all'unico motivo di ricorso, la Corte di merito ha correttamente rilevato che la precisazione della data di inizio del reato non aveva comportato una modifica del capo di imputazione, non avendo inciso sul nucleo sostanziale dell'adde- bito e, conseguentemente, sulla possibilità dell'imputato di individuare il fatto, in quanto l'errore era facilmente evincibile dagli atti processuali. Al riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, pronunziatasi su fattispecie sostanzialmente analoghe, la modifica in udienza del capo di imputa- zione, consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non co- stituisce modifica dell'imputazione, rilevante ex art. 516 cod. proc. pen., allorché non comporti alcuna significativa modifica della contestazione, la quale resti immutata nei suoi tratti essenziali, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa (Sez. 5, n. 48879 del 17/09/2018, L., Rv. 274159-02; vedi anche Sez. 3, n. 29405 del 04/04/2019, Cordaro, Rv. 276547).

La possibilità di individuare agevolmente l'errore - aspetto non specificamente contestato dalla difesa - determinava sostanzialmente una piena conoscenza dell'ad- debito e la conseguente possibilità di formulare le proprie deduzioni al riguardo anche nell'ambito di un rito alternativo.4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27