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Ordinanza — n. 27183/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against suspended fine for refusing police tests due to irrelevant license suspension timing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27183/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine to the state treasury. The appellant argued that the timing between the license suspension annulment and the offense date was legally irrelevant, but the Court found the license status immaterial to the charge of refusing police tests. Furthermore, the request for mitigating circumstances was rejected because the appellant failed to provide specific legal arguments suitable for a cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 186, commi 3, 4 e 5, C.d.S.; Art. 62 bis cod. pen.; Art. 591 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the appellant fails to formulate specific legal arguments suitable for a review of legality regarding the denial of mitigating circumstances or the relevance of procedural timing.

Parole chiave

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refusal of police tests inadmissible appeal mitigating circumstances suspended fine Cassation review impunità memoria illeggibile violazione del principio di celerità

Disposizioni normative citate

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Art. 186, commi 3, 4 e 5, C.d.S.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lecce ha condannato Im- pellizzeri Carlo alla pena, condizionalmente sospesa, di euro settemilacinquecento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 7, C.d.S..
Art. 62 bis cod. pen.
Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen..
Art. 591 cod. proc. pen.
L'Impellizzeri, a mezzo del proprio difensore, propone appello - convertito ex art. 591 cod. proc. pen. in ricorso per Cassazione - avverso la suindicata sentenza, proponendo due motivi di impugnazione.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 591 cod. proc. pen
L'Impellizzeri, a mezzo del proprio difensore, propone appello - convertito ex art. 591 cod. proc. pen.
art. 62 bis cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPELLIZZERI CARLO nato a LECCE il 09/10/1995 avverso la sentenza del 27/01/2022 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lecce ha condannato Im- pellizzeri Carlo alla pena, condizionalmente sospesa, di euro settemilacinquecento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 7, C.d.S..

2. L'Impellizzeri, a mezzo del proprio difensore, propone appello - convertito ex art. 591 cod. proc. pen. in ricorso per Cassazione - avverso la suindicata sentenza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di re- sponsabilità. Si sottolinea che la distanza temporale tra le date della sentenza del Giudice di Pace di annullamento del provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida e la data del fatto costituiva conseguenza della nota prassi per cui il titolo di guida è appreso nel momento della contestazione dell'infrazione al C.d.S. e, succes- sivamente, l'organo prefettizio notifica il provvedimento definitivo che può essere gravato da ricorso. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen..

3. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va rilevato che il dato dell'annul- lamento del provvedimento di sospensione della patente di guida appare del tutto irrilevante alla luce del tenore dell'imputazione in oggetto (rifiuto dell'Impellizzeri di sottoporsi agli accertamenti di cui all'art. 186, commi 3, 4 e 5, disposti dagli organi di P.G., essendovi motivo di ritenere che si trovasse in stato di alterazione psico- fisica).

4. In ordine al secondo motivo di ricorso, va osservato che la Corte territoriale non ha concesso le circostanze attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali e delle modalità del fatto (incidente con feriti). Il ricorrente si limita ad invocare genericamente l'esigenza di mitigare la pena, senza formulare rilievi proponibili in sede di legittimità.

5. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27 febbrai