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Ordinanza — n. 27182/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism increase, ruling motive was concrete assessment of dangerousness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27182/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to properly assess recidivism. The appellant argued the appellate court merely cited prior convictions without analyzing dangerousness, but the court found the lower court's reasoning sufficient. The decision rests on the principle that judges must evaluate the concrete link between past crimes and current dangerousness rather than relying solely on formal prior records.

Regesto Legislator

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Art. 99 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The judge must concretely verify if the repetition of offenses is a true symptom of reprehensibility and dangerousness, excluding increased punishment where no greater delinquent capacity is inferred from the new crime.

Parole chiave

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recidiva facoltativa aumento pena pericolosità autore motiva sentenza inammissibilità ricorso colpa grave delitto contro l'ambiente gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 99 cod. pen.
Il Gabrieli, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio di motiva- zione in relazione all'aumento per la recidiva.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 99 cod. pen
Il Gabrieli, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell'art. 99 cod. pen.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè
Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, De Silvio
Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELI NICOLAS nato a MOTTA DI LIVENZA il 05/08/1992 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini del 17 maggio 2021, con cui Gabriel' Nicolas era stato condannato alla pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro ottanta di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, n. 2, cod. pen..

2. Il Gabrieli, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio di motiva- zione in relazione all'aumento per la recidiva.

3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va premesso l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei compor- tamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). In linea con tale principio, questa Corte ha altresì affermato che: in tema di recidiva facoltativa ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motiva- zione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, De Silvio, Rv. 256713); ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accen- tuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si r procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419).Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di me- rito, con motivazione completa ed esauriente, ha tratto elementi di valutazione ne- gativi dalla lunga ed ininterrotta sequenza delinquenziale comprensiva di precedenti specifici espressivi di propensione alla trasgressione delle prescrizioni impostegli dall'autorità.

Il ricorrente non formula censure, deducibili in sede di legittimità, idonee a di- sarticolare il percorso argomentativo sopra sintetizzato, affermando erroneamente che la Corte di merito si è limitata a richiamare genericamente i precedenti penali.

4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma