Cassation appeal dismissed as inadmissible due to non-proposable grounds and lack of specific argumentation against lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Miltchev Latchovski Ivo inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the Appellate Court's reduction of his sentence for theft and fraud, arguing violations of law and reasoning errors regarding witness credibility. The court rejected these claims because they merely reiterated arguments already dismissed at the appellate level without providing new, specific legal criticism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 604 c.p.p.; Art. 605 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it relies on grounds that are non-proposable in the jurisdictional phase or fails to establish a specific, arguable connection between the contested decision and the grounds of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILTCHEV LATCHOVSKI IVO nato il 08/12/1982 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Perugia del 4 giugno 2019, ritenute le già concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, ha ridotto a mesi nove di reclusione ed euro duecento di multa la pena complessiva inflitta nei confronti di Miltchev Latchovski Ivo in relazione ai reati di cui agli artt. 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen. (capo A), e 367 e 61, n. 2, cod. pen. (capo B).
2. Il Miltchev ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato.
3. Il ricorso è basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inam- missibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sen- tenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). Si è altresì precisato che è inammissibile il ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109). Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, il ricorso risulta uni- camente diretto a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi tra- visamenti di emergenze processuali (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Il ricorrente si limita a reiterare le doglianze in ordine all'attendibilità del ricono- scimento effettuato dal Mar. Giovambattista e alla contraddittorietà delle dichiara- zioni rese dal teste Panichi Antonio. Tali profili di censura, tuttavia, sono già adegua- tamente vagliati con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non sono scan- diti da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impu- gnata.
4. Per le ragioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il