Italian Court dismisses appeal claiming excessive sentence, upholding judge's discretionary sentencing power under Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Francesca Di Fatta's appeal inadmissible regarding the excessive nature of her suspended sentence. The appellant argued the penalty was too high, but the court affirmed that sentencing falls within the trial judge's broad discretionary power under Article 133 of the Penal Code. Since the imposed sentence was near the statutory minimum and properly justified by mitigating circumstances, no logical error existed to warrant intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.: The sentencing judge exercises broad discretion in determining the penalty amount between the statutory minimum and maximum; a cassation appeal is inadmissible unless the quantification results from mere arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FATTA FRANCESCA nato a PALERMO il 10/09/1972 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 2 novembre 2017, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui Di Fatta Francesca era stata condannata alla pena, condizionai- mente sospesa, di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro sessantotto di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen..
2. La Di Fatta, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine al trattamento san- zionatorio.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Relativamente all'unica censura sull'entità eccessiva della pena irrogata, va pre- messo che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edit- tale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indi- cati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena applicata è prossima al minimo edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in considerazione del recente precedente specifico, della concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione del non elevato valore della merce e dei criteri commisurativi previsti dall'art. 133 cod. pen..
La ricorrente non prospetta ele- menti idonei a sminuire la valenza dell'apparato argomentativo della sentenza impu- gnata.
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27 feb