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Ordinanza — n. 27177/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on water theft conviction, rejecting generic mitigating circumstances due to criminal history.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27177/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Salvatori Andrea inadmissible, upholding his conviction for illegal water supply connection and refusal of generic mitigating circumstances. The defendant argued that the lower court erred in assessing his responsibility and failed to consider his claim of having a new water contract, while the civil party requested dismissal and cost sanctions. The court ruled that the appellate judge correctly evaluated the evidence and the defendant's extensive criminal record, which outweighed any minor economic damage, thereby justifying the denial of leniency.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court may exclude generic mitigating circumstances based on the defendant's criminal history and the gravity of the offense, without needing to weigh every favorable element presented.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances criminal record assessment illegal water supply appellate review standards inadmissible appeal criminal history relevance economic damage evaluation attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
Violazione dell'art. 62 bis cod. pen. per l'ingiustificato diniego delle circo- stanze attenuanti generiche.
Art. 133 cod. pen.
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Violazione dell'art. 62 bis cod.
art. 62 bis cod. pen
Violazione dell'art. 62 bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli
Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino
Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., consi- derati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i nume- rosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, Alba
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino
Sez. 2, n. 36512 del 16/07/2019, Serio
2023, Sacchettino, non massimata sul punto; Sez. 2, n. 36512 del 16/07/2019, Serio, Rv.
Sez. 5, n. 29481 del 07/05/2018, Titton
277011; Sez. 5, n. 29481 del 07/05/2018, Titton, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVATORI ANDREA nato a BOLOGNA il 31/07/1985 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

T 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini del 29 giugno 2018, con cui Salvatori Andrea era stata condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 400 di multa, nonché al risarcimento dei danni materiali patiti dalla parte civile, in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del Salvatori. 2.2. Violazione dell'art. 62 bis cod. pen. per l'ingiustificato diniego delle circo- stanze attenuanti generiche.

3. Con conclusioni scritte del 20 gennaio 2023, la parte civile chiede respingersi il ricorso e la condanna del Salvatori al rimborso di spese ed onorari di costituzione.

4. Il ricorso è inammissibile. Col primo motivo di ricorso si contesta l'affermazione di responsabilità, perché la fornitura d'acqua era stata interrotta dallo stesso Salvatori per aver subito lo sfratto per morosità. Inoltre, il Salvatori deduce di aver stipulato un nuovo contratto di ero- gazione in data 22 agosto 2013. I giudici di merito hanno valutato in termini logici il materiale probatorio, sotto- lineando le plurime ragioni in base alle quali hanno ritenuto il Salvatori autore dell'al- laccio abusivo:

a) l'accertamento dell'utilizzazione dell'immobile da parte del Salva- tori al momento della verifica dell'avvenuta sottrazione di acqua;

b) l'assenza di pos- sibili interessati alla rottura dei sigilli ed alla riapertura dei contatori diversi dalla persona del Salvatori;

c) la conferma del perdurante interesse all'erogazione, deri- vante dalla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura. I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vizi della motivazione e del travisamento dei fatti, si svi- luppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di nessuna evidenza (infedel- mente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e imme- diata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca in- compatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria rico- struzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del , 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333;

Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). Il ricorrente si limita a reiterare le argomentazioni prospettate con l'atto di ap- pello, non fornendo elementi utili a contrastare la tesi accusatoria e a dimostrare la fondatezza del costrutto difensivo.

5. In ordine al secondo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motiva- zione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consi- derati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i nume- rosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;

Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce della mancanza di elementi valutabili favorevolmente, della considerazione della modestia del danno economico ai fini della concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. e dei precedenti penali dell'imputato. I rilievi difensivi non integrano precise carenze argomentative, in quanto consi- derano in modo parcellizzato gli elementi ritenuti rilevanti dall'organo giudicante, che invece, ha svolto una valutazione complessiva ed esauriente della vicenda criminosa in ordine ad elementi oggettivi e soggettivi.6.

Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Infine, tenuto conto della mancanza delle argomentazioni a sostegno della pro- pria tesi nelle conclusioni scritte della parte civile e di ogni minimo riferimento speci- fico alla vicenda in esame, questo Collegio ritiene che non debba conseguire anche la condanna al rimborso delle spese in favore di tale soggetto processuale (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, non massimata sul punto; Sez. 2, n. 36512 del 16/07/2019, Serio, Rv. 277011; Sez. 5, n. 29481 del 07/05/2018, Titton, Rv. 273332).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Nulla sulle spese in favore d