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Ordinanza — n. 27174/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and failure to request witness examination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27174/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Nasonte Graziella inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged a suspended prison sentence for theft, arguing procedural violations and the inadmissibility of witness statements. The court rejected these claims because they merely repeated lower court arguments without new specific reasoning and failed to formally request the witness's examination in the first trial.

Regesto Legislator

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Art. 192, 195 c.p.p.; Art. 53 I n. 689/1981: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they merely repeat lower court arguments without specific new reasoning or if the appellant fails to formally request the examination of a witness whose statements are used.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation witness examination request de relato statements suspended sentence conversion diritto a un difensore godimento dei diritti civili diritto all'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192 c.p.p.
Violazione dell'art. 192 cod.
Art. 195 c.p.p.
Violazione dell'art. 195 cod.
Art. 53 I n. 689/1981
Violazione dell'art. 53 I.
Art. 133 c.p.
art. 192 cod. proc. pen
Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
art. 195 cod. proc. pen
Violazione dell'art. 195 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv.
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato
Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo
259425; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessirnone
216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessirnone, Rv.
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina
207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv.
Sez. 6, n. 12982 del 20/02/2020, L.
pen., le dichiarazioni de relato, qualora nel giudizio di primo grado la difesa non abbia richiesto l'audizione del teste diretto, per implicito rinunciando ad avvalersi del diritto a procedere al suo esame (Sez. 6, n. 12982 del 20/02/2020, L., Rv.
Sez. 5, n. 28595 del 07/04/2017, Antonini
Sez. 5, n. 28595 del 07/04/2017, Antonini, Rv.
Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi
Quanto al terzo motivo di ricorso, secondo il consolidato orientamento di que- sta Corte, la richiesta di sostituzione della pena detentiva avanzata dall'imputato im- pone al giudice di motivare le eventuali ragioni di diniego (Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv.
Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni
pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv.
Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato
Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato, Rv.
Sez. 2, n. 5989 del 22/11/2007, Frediani
Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASONTE GRAZIELLA nato a ENNA il 09/08/1995 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna del 13 giugno 2018, con cui Nasonte Graziella era stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di reclusione ed euro centotre di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 4, cod. pen..

2. La Nasonte ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo due motivi di ricorso. 2.1. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. 2.2. Violazione dell'art. 195 cod. proc. pen.. 2.3. Violazione dell'art. 53 I. n. 689 del 1981 e vizio di motivazione per ingiusti- ficato rigetto della richiesta di conversione della pena pecuniaria.

3. Il ricorso è inammissibile. In ordine ai primi due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per ragioni di ordine logico, va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto ap- parenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). Si è altresì precisato che è inammissibile il ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109). Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, il ricorso risulta uni- camente diretto a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi tra- visamenti di emergenze processuali (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessirnone, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).La ricorrente si limita a reiterare le doglianze in ordine all'affermazione di re- sponsabilità penale e all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste Milazzo. Tali profili di censura, tuttavia, sono già stati adeguatamente vagliati con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non sono stati scanditi dalla necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Quanto all'affermazione di responsabilità, la Corte territoriale ha evidenziato che l'imputata, poche ore dopo la consumazione del furto, era stata trovata in possesso di due coperchi e di due batterie perfettamente compatibili coi telefonini sottratti al Milazzo, dei quali non era stato in grado di giustificare il possesso. In relazione alla censura di inutilizzabilità, va premesso che, secondo il consoli- dato orientamento di questa Corte, nel giudizio di appello sono utilizzabili, senza che ciò determini violazione dell'art. 195, comma 1, cod. proc. pen., le dichiarazioni de relato, qualora nel giudizio di primo grado la difesa non abbia richiesto l'audizione del teste diretto, per implicito rinunciando ad avvalersi del diritto a procedere al suo esame (Sez. 6, n. 12982 del 20/02/2020, L., Rv. 279259;

Sez. 5, n. 28595 del 07/04/2017, Antonini, Rv. 270870). Il Giudice del gravame, pertanto, con motivazione logica e coerente, ha escluso la violazione ipotizzata dalla difesa del diritto di esaminare il teste di riferimento, non risultando che essa si fosse avvalsa della correlata facoltà di chiederne l'audizione nel dibattimento di primo grado, in tal modo legittimando l'utilizzazione delle dichiara- zioni de relato. Al riguardo, la Nasonte non ha neanche dedotto di aver chiesto l'au- dizione del teste di riferimento.

4. Quanto al terzo motivo di ricorso, secondo il consolidato orientamento di que- sta Corte, la richiesta di sostituzione della pena detentiva avanzata dall'imputato im- pone al giudice di motivare le eventuali ragioni di diniego (Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv. 253102). La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discre- zionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art.133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558;

Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato, Rv. 247853; Sez. 2, n. 5989 del 22/11/2007, dep. 2008, Frediani, Rv. 239494), pur senza dover esaminare tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione, po- tendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito, quali l'inefficacia della sanzione (Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Ora- bona, Rv. 249717). Ciò posto sui principi operanti in materia, la Corte territoriale ha fatto buon go- verno dei predetti canoni ermeneutici, escludendo di poter disporre la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria alla luce dei precedenti penali dell'imputata e della condotta processuale scarsamente collaborativa.

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle