Italian court dismisses appeal against theft conviction for energy tampering due to lack of admissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Carmine Coppola's appeal inadmissible, upholding his conviction for theft of electricity and aggravated damage to property. The appellant argued for violations of law regarding subjective intent and sentencing comparisons, but the court found these arguments merely rehashing the lower court's factual evaluation without new evidence. Consequently, the appellate court's reasoning was deemed sufficient and free from logical or legal defects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, comma primo, n. 2 cod. pen.; Art. 69 cod. pen.: Appeals challenging the factual assessment of criminal intent or the discretionary balance of mitigating and aggravating circumstances are inadmissible if they merely restate the lower court's reasoning without presenting new, univocal evidence capable of disarticulating the original argumentative structure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLA CARMINE nato a SANT'ANTIMO il 29/05/1973 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 4 novembre 2016, con cui Coppola Carmine era stato condannato alla pena complessiva di mesi sei di reclusione ed euro trecento di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81, 624, 625, comma primo, nn. 2 (duplice ipotesi) e 7, cod. pen..
2. Il Coppola, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'erronea appli- cazione della circostanza aggravante della violenza sulle cose. 2.3. Vizio di motivazione in ordine alla mancata formulazione di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.
3. Il ricorso è inammissibile Quanto al primo motivo di ricorso, i giudici di merito hanno valutato corretta- mente il materiale probatorio, evidenziando le plurime ragioni a sostegno della tesi accusatoria:
a) la funzionalità della manomissione al solo appartamento del Coppola, titolare del contratto di fornitura di energia;
b) l'arrivo al contatore del cavo esterno, artatamente realizzato dall'interessato alla manomissione finalizzata al mancato con- teggio dei consumi;
c) l'accertamento dell'alterazione all'atto dell'intestazione della fornitura al Coppola. I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vizi della motivazione e del travisamento dei fatti, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (infedelmente rap- presentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333;
Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). Il ricorrente si limita a sminuire la valenza probatoria dei predetti plurimi ele- menti di fatto, non fornendo elementi utili a contrastare l'impianto probatorio, illu- strato mediante argomentazioni immuni da censure o da vizi logici.4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va ricordato che, in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n.2 cod. pen. quando la sottrazione dell'energia avviene mediante l'allacciamento di- retto alla rete di distribuzione, in quanto tale attività comporta il necessario danneg- giamento, seppure marginale, per distacco dei fili conduttori (Sez. 4, n. 23660 del 23/11/2012, dep. 2013, Camerino, Rv. 256190).
Peraltro, risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, anche colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali in materia, nella fattispecie la vio- lenza sulle cose era stata effettivamente esercitata mediante la forzatura del quadro centralizzato dell'Enel. Come già esposto al paragrafo precedente, si è chiarito che nessun altro soggetto poteva essere interessato alla manomissione, per cui si è ragionevolmente ricono- sciuta la responsabilità per la condotta illecita al Coppola.
5. In ordine al terzo motivo di ricorso, va premesso che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassa- zione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, impli- cando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sinda- cato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'08/06/2017, Pen- nelli, Rv. 270450).
In tema di concorso di circostanze, peraltro, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della pre- valenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481). Alla luce dei predetti principi la motivazione della sentenza impugnata è senz'al- tro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale logicamente evidenziato la ge- nericità del motivo di appello, incentrato esclusivamente su riferimenti alla giurispru- denza in materia, senza riferimenti alla fattispecie concreta.
Né la Corte di merito doveva necessariamente valutare gli elementi favorevoli individuati dal ricorrente.6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammend