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Ordinanza — n. 27170/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming excessive sentence for theft, upholding judicial discretion under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27170/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Gina Beltrame's appeal against her conviction for theft inadmissible due to a lack of merit. The appellant argued that the sentence was excessive, but the court affirmed that sentencing falls within the trial judge's broad discretionary power to evaluate criteria like the value of stolen goods and prior record. Consequently, the court rejected the claim that the penalty was arbitrary or illogical, ruling that the lower sentence was properly justified.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The trial judge possesses broad discretion in sentencing within statutory limits, requiring only a brief statement of evaluated criteria, and an appeal fails if the penalty is not arbitrary or illogical.

Parole chiave

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judicial discretion in sentencing theft under Penal Code excessive sentence appeal procedural inadmissibility value of stolen goods gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Art. 624 bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo
(Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
(Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S.
Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri
269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv.
Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese
La pena applicata è inferiore alla media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELTRAME GINA nato il 07/05/1999 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia del 20 maggio 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui Beltranne Gina era stata condannata alla pena di anni due e mesi sette di reclusione ed euro seicento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 624 bis cod. pen..

2. La Beltrame, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine al trattamento san- zionatorio.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Relativamente all'unica censura sull'entità eccessiva della pena irrogata, va pre- messo che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edit- tale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indi- cati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferiscet attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena applicata è inferiore alla media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in considerazione dei precedenti penali e dell'elevato valore dei beni sot- tratti.

La ricorrente non prospetta elementi idonei a sminuire la valenza dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata. 4 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse-guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor-rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 27 febbraio