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Ordinanza — n. 27169/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on drunk driving conviction regarding defense rights and sentencing. The court rejects procedural defects and excessive penalty claims. The appeal is inadmissible due to waiver of rights and discretionary sentencing. The court upholds the lower court's decision on drunk driving charges. The appeal fails on both procedural and substantive grounds. The judgment confirms the original conviction stands. The court denies the request for retrial. The decision emphasizes judicial discretion in sentencing. The appeal is rejected without further review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27169/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the failure to inform the defendant of their right to a private lawyer during police breath tests rendered the proceedings void. The appellant argued the sentence was excessive, but the court affirmed that sentencing falls within the trial judge's discretionary power when based on statutory criteria. Consequently, the court upheld the original conviction for drunk driving and ordered the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 180, 182, 183 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The failure to inform a defendant of the right to a private lawyer during police summons for blood tests does not invalidate proceedings if the defendant requests an abbreviated trial, and sentencing discretion is respected unless arbitrary or illogical.

Parole chiave

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drunk driving conviction abbreviated trial procedure right to defense counsel judicial sentencing discretion procedural nullity waiver Cassazione appeal Italian criminal law gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 180 c.p.p.
Art. 182 c.p.p.
Art. 183 c.p.p.
pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 183 cod.
Art. 133 c.p.
artt. 356 cod. proc. pen
Violazione degli artt. 356 cod. proc. pen.
art. 183 cod. proc. pen
pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato (Sez.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 40550 del 03/11/2021, Martini
pen., qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato (Sez. 4, n. 40550 del 03/11/2021, Martini, Rv.
Sez. 4, n. 24087 del 28/02/2018, Massardi
Sez. 4, n. 24087 del 28/02/2018, Massardi, Rv.
Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo
(Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
(Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S.
Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri
269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv.
Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese
Nella fattispecie in esame, la pena è stata irrogata in misura corrispondente al minimo edittale e con riduzione per le circostanze attenuanti generiche, per cui, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARLINI MASSIMILIANO nato a BERGAMO il 08/12/1971 avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Brescia del 10 dicembre 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui Garlini Massimiliano era stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro cinquecento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, lett. c), C.d.S..

2. Il Garlini ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., per omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia in occa- sione degli accertamenti alcolimetrici e tossicologici richiesti alla direzione sanitaria del presidio ospedaliero di Desenzano. 2.2. Violazione di legge in ordine all'entità eccessiva della pena irrogata.

3. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata, nello statuire la tar- dività delle eccezioni processuali sollevate, ha applicato il consolidato e condivisibile principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ema- tico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato (Sez. 4, n. 40550 del 03/11/2021, Martini, Rv. 282062;

Sez. 4, n. 24087 del 28/02/2018, Massardi, Rv. 272959). Il ricorrente si limita a reiterare la propria doglianza, senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha richiamato espressamente proprio l'orientamento giuri- sprudenziale sopra riportato.

4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va premesso che la determina- zione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Nella fattispecie in esame, la pena è stata irrogata in misura corrispondente al minimo edittale e con riduzione per le circostanze attenuanti generiche, per cui, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in