Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic lack of specific legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Pucci Omar inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a reduced prison sentence for theft but failed to provide specific legal grounds, merely citing generic complaints about the lack of reasonable doubt and omitted factual details. The court ruled that such vague criticisms do not meet the strict requirements for a cassation appeal, which demands precise articulation of legal errors and factual omissions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 bis cod. pen.; Art. 60 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it merely generically complains about the lack of evaluation of alternative theories without specifying precise argumentative deficiencies or illogicalities in the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUCCI OMAR nato a MANTOVA il 28/08/1975 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova dell'Il maggio 2021, ha ridotto ad anni cin- que e mesi quattro di reclusione la pena inflitta nei confronti di Pucci Omar in rela- zione al reato di cui all'art. 589 bis cod. pen..
2. Il Pucci ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione dell'art.62 bis cod. pen. per violazione di legge e vizio di motivazione.
3. Il ricorso è basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Con entrambi i motivi di ricorso, il ricorrente si limita a censurare genericamente la violazione della regola del ragionevole dubbio, l'omessa illustrazione della dinamica del sinistro, la mancata valutazione delle variabili incidenti sullo svolgimento dei fatti e l'omessa valutazione degli elementi che avrebbero potuto comportare una diminu- zione della pena, senza articolare le censure in termini sufficientemente dettagliati. Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441).
Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704). Al contrario, la Corte di merito ha fornito un'articolata illustrazione delle ragioni del riconoscimento della colpevolezza del Pucci e della commisurazione della pena irrogata.
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. t P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27 febbraio 20