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Ordinanza — n. 27163/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming lack of reasoning for denying generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27163/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Renato Ahmetovic's appeal inadmissible regarding the denial of generic mitigating circumstances. The Court of Appeal rejected these circumstances based on the defendant's numerous prior crimes, professional organization of offenses, and lack of repentance. The Supreme Court ruled that appellate judges need only reference decisive elements rather than all facts, making the lower court's reasoning sufficient and non-contradictory.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; In denying generic mitigating circumstances, the appellate judge need not consider every favorable or unfavorable element but must reference those deemed decisive, rendering the motivation non-appealable unless contradictory.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances appellate judgment review non-appealable reasoning prior criminal record Italian criminal procedure esame di cassazione gravi addebiti penali azione di responsabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte cost., sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000
art. 133 cod. pen
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, Alba
Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC RENATO nato a BOLOGNA il 18/04/1974 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ahmetovic Renato, ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen., dei delitti di cui agli artt. 110, 624 e 625 cod. pen. (capi A e B) e di cui agli artt. 110, 635, comma secondo, n. 3, e 61 n. 2 cod. pen. (capo C) ricorre per Cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circo- stanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;

Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dei numerosi pre- cedenti penali per reati contro il patrimonio, della particolare professionalità ed orga- nizzazione dimostrata nella realizzazione dei delitti di cui si procede e dell'assenza di segni di resipiscenza da parte dell'Ahmetovic; inoltre, ha adeguatamente chiarito le ragioni dell'irrilevanza dell'epoca remota dei precedenti penali.

3. Infine, in ragione della rilevata inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge num. 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022) che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile a querela di parte: ciò in quanto deve ritenersi estensibile, in ordine ai reati divenuti perseguibili a querela ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, il principio di diritto che è stato già enunciato con riferimento al reato di appropriazione indebita dalle Sezioni Unite di questa Corte, ossia che l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).

4. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost., sent. n. 186 del 7- 13 giugno 2000), della somma indicata in dispositivo, che si stima conforme a diritto ed equa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro tremila. Così deciso in Roma