Italian Court dismisses appeal as it lacks specificity and attacks merits rather than legal errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant challenged a conviction for aggravated burglary, arguing for a different crime classification and sentencing aggravations. The court rejected these claims because they lacked specific factual allegations and merely reiterated arguments already dismissed by the lower court without engaging with the evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 617 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specific factual allegations challenging the lower court's evaluation of evidence or if it merely reiterates arguments already rejected by the appellate court without engaging with the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMADOU IBRAHIM (CUI 056IXMY) nato il 01/01/1993 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha riformato - riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen. - la pronuncia con la quale il Tribunale di Imperia aveva condannato Hamadou Ibrahim per il reato di furto in abitazione aggravato; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che la prima censura (relativa alla riqualificazione del delitto in furto in abitazione tentato) è versata in fatto, atteso che, con essa, il ricorrente ha articolato alcune doglianze che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata), con le quali la parte non si è effettivamente confrontata, rendendo in tal modo il ricorso carente anche sotto il profilo della specificità estrinseca; - che le censure relative all'applicazione delle aggravanti di cui agli artt. 625, comma 1, n.2 e 61, comma 1, n. 5, cod. pen. sono prive di specificità, perché meramente reiterative di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; -che la censura relativa all'ordinanza del 19 dicembre 2022, con la quale la Corte territoriale ha disposto - "fin da ora" - la scarcerazione dell'imputato, per fine pena, il 5 novembre 2025 è inammissibile, atteso che attiene a un separato provvedimento, emesso dopo la sentenza, al di fuori della stretta sequenza processuale e che riguarda solo gli eventuali adempimenti esecutivi che in futuro (e in dipendenza di vicende allo stato non determinabili con esattezza) dovrà compiere l'amministrazione penitenziaria; essa, dunque, non può costituire motivo di impugnazione della sentenza impugnata, ma, semmai, essere oggetto di separata impugnazione - nelle forme e nelle sedi consentite - ove configurabile un concreto interesse a impugnare; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 11 10 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il