Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for theft of use due to lack of possession.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft of use. The appellant argued regarding sentencing balance and qualification, but the court found the first ground infondate because theft of use requires actual possession and restitution, which were absent. The second and third grounds were rejected as the lower court's reasoning was logical and within its discretionary power under the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56-624-bis e 707 cod. pen.; The attempt of theft of use is inadmissible when the object cannot be returned due to the lack of possession, and sentencing discretion remains within the trial judge's authority provided the reasoning is not illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROUANI CHAKIB nato il 17/07/1977 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Rouani Chakib ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per i reati di cui agli artt. 56-624-bis e 707 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto è manifestamente infondata in quanto contrasta con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui non è ammissibile il tentativo in ordine al reato di furto d'uso, essendo obiettivamente esclusa la possibilità di restituzione, a causa del mancato impossessamento della cosa oggetto del reato.
Invero, tale minore ipotesi del delitto di furto richiede, quanto all'elemento oggettivo, l'avvenuta restituzione che, a sua volta, presuppone l'avvenuto impossessamento della cosa sottratta (insieme con il susseguente uso, sia pure momentaneo); ne' alla restituzione può essere equiparata la semplice intenzione di restituire (Sez. 4, n. 4447 del 30/11/1988, dep. 1989, Rv. 180871: Conf mass n 159533 e ivi citate; Conf. mass n. 117700); - che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quale il ricorrente lamenta il giudizio di bilanciamento e e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sono inammissibili, in presenza (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione e che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. h
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il Consigliere es