Criminal appeal dismissed for lack of merit due to insufficiently detailed reasoning on sentencing increases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the appellate court's reduction of the sentence and the removal of day isolation, but the court found the reasoning on sentencing increases to be congruous and adequately motivated under Article 133 of the Penal Code. Consequently, the court rejected the claims as manifestly unfounded and upheld the original sentencing structure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the reasoning regarding sentencing increases is congruous and sufficiently motivated, rendering the appeal manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLE DARIO nato a CATANIA il 17/10/1977 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE ASSISE di APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore, avv. Carmelo Carrara, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Catania, decidendo a seguito di annullamento con rinvio, limitatamente all'aggravante dei futili motivi, che veniva esclusa, di altra sentenza della medesima Corte di assise di appello datata 23 novembre 2020 che aveva confermato la sentenza del 22 febbraio 2019 della Corte di assise di Catania che aveva affermato la penale responsabilità di Dario Valle per i reati di rissa aggravata, minaccia, porto abusivo di un coltello, porto abusivo di arma comune da sparo e per un reato di omicidio volontario consumato e due reati di omicidio tentato e l'aveva condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, ha rideterminato la pena in anni ventotto e mesi due di reclusione; - che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la pena base per il reato di omicidio consumato è stata fissata in misura pari al minimo edittale di anni ventuno di reclusione ed è stata aumentata in misura è pari a mesi tre di reclusione per la rissa, di un mese di reclusione per la minaccia e nella misura di un mese di reclusione per il porto abusivo di coltello, di ulteriori mesi otto per il porto abusivo di arma da sparo e di mesi tre di reclusione per ciascuno dei due delitti di tentato omicidio, cosicché, essendo gli aumenti di pena estremamente contenuti, per la motivazione sulla loro entità è sufficiente un mero rinvio alla loro congruità ed ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., cosicché risulta che nel caso di specie il trattamento è stato adeguatamente motivato; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, essendo gli aumenti di pena in continuazione stati precisati in relazione ad ogni reato; - che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che per effetto della rideternninazione della pena è stato implicitamente escluso l'isolamento diurno; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 44( spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.