Criminal appeal dismissed for inadmissibility; lowering a fence constitutes aggravated theft violence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Marcello Sapuppo's criminal appeal inadmissible, upholding his conviction for aggravated theft involving violence against property. The lower court found that lowering a fence to create an entry point constituted the necessary violence required by Article 392 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and Sapuppo was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 392, cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, and lowering a fence to allow entry constitutes the violence required for aggravated theft.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAPUPPO MARCELLO nato a CAPUA il 15/04/1987 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del 7 aprile 2017 del Tribunale di Catania che aveva affermato la penale responsabilità di Giuseppe Balsamo e Marcello Sapuppo per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato Sapuppo, che sostiene che il solo abbassamento della recinzione è inidoneo ad integrare la violenza sulle cose, è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto con l'atto di appello il ricorrente si era limitato a sostenere che il varco era stato creato da altri, e comunque è manifestamente infondato, atteso che la recinzione, seppure non tagliata, era stata abbassata in modo da creare un passaggio, cosicché la recinzione non era più in grado di svolgere la sua funzione di impedire l'ingresso agli estranei, il che vale ad integrare la violenza sulle cose ai sensi dell'art. 392 cod. pen., rendendo necessaria un'opera per il ripristino della sua funzionalità; - che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello fornito un'adeguata motivazione, esente da contraddizioni o illogicità, in ordine ad ogni aspetto del trattamento sanzionatorio; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d