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Ordinanza — n. 26956/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual challenges and merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26956/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Abdulle Jilibey Abdisahal inadmissible. The appellant argued against the lower court's conviction for aggravated theft but failed to provide specific allegations of evidence misinterpretation. The court ruled that the appeal sought a general review of factual evaluations rather than pointing to concrete errors, rendering it legally insufficient under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specific allegations of factual misinterpretation and merely seeks a general review of the lower court's evaluation of evidence.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific factual allegations evidence misinterpretation merit review prohibition criminal procedure law impatto visivo diritto alla propria immagine lesione della personalità

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 583-quinquies cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva condannato Abdulle Jilibey Abdisahal per il reato di cui all'art. 583-quinquies cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDULLE JILIBEY ABDISAHAL nato il 10/10/1993 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva condannato Abdulle Jilibey Abdisahal per il reato di cui all'art. 583-quinquies cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; che l'avv. Simone Pascale, per l'imputato, ha depositato memoria scritta; - che il primo motivo di ricorso è versato in fatto, atteso che, con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata), con le quali la parte non si è effettivamente confrontata, rendendo in tal modo il ricorso carente anche sotto il profilo della specificità estrinseca; - che il secondo motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che la memoria difensiva non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il P