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Ordinanza — n. 26954/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on prescription grounds, ruling special aggravating circumstances exclude mitigation balance impact on maximum penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26954/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for theft and fraud, arguing that the statute of limitations should be calculated differently. The court rejected this, citing established precedent that special aggravating circumstances must be considered independently of the mitigation balance when determining the maximum penalty for prescription purposes.

Regesto Legislator

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Art. 157, comma 3, cod. pen.; Art. 69 cod. pen.; The judgment on prescription must account for special aggravating circumstances even if deemed subvalent in the mitigation balance, as Article 157 excludes the impact of the mitigation balance on the determination of the maximum penalty.

Parole chiave

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statute of limitations special aggravating circumstances mitigation balance maximum penalty determination criminal prescription theft and fraud inadmissible appeal aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 157, comma 3, cod. pen.
Art. 69 cod. pen.
esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato>> (Sez.
art. 69 cod. pen
esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057
abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato>> (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057;
Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Rv. 278058
Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Rv. 278058); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REALE ANTONIO nato a NAPOLI il 08/05/1974 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Torre Annunziata aveva condannato Reale Antonio per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che «ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato>> (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057;

Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Rv. 278058); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 maggio 2023 Il Consigliere estensore 11-Presiciénte