Ordinanza — n. 26951/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LA MATTINA ALESSANDRO nato a PALERMO il 04/02/1986 LA MATTINA ROBERTO nato a PALERMO il 15/02/1988 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26951/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LA MATTINA ALESSANDRO nato a PALERMO il 04/02/1986 LA MATTINA ROBERTO nato a PALERMO il 15/02/1988 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LA MATTINA ALESSANDRO nato a PALERMO il 04/02/1986 LA MATTINA ROBERTO nato a PALERMO il 15/02/1988 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo aveva condannato La Mattina Alessandro e La Mattina Roberto per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori; che l'avv. Carmelo Ferrara, per La Mattina Alessandro, e l'avv. Michele Rubino, per La Mattina Roberto, hanno depositato motivi nuovi, con i quali hanno evidenziato che il d.lgs. n. 150 del 2022 ha il mutato regime di procedibilità previsto per il reato contestato; - che l'unico motivo di entrambi i ricorsi è manifestamente infondato, atteso che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 4 della sentenza di primo grado e pagina 4 della sentenza impugnata); - che <<l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione» (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850); - che l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente mancata istaurazione di un valido rapporto processuale, rende, nel caso in esame, del tutto ininfluente il sopravvenuto mutamento del regime di procedibilità previsto per la fattispecie in esame, che il d.lgs. n. 150 del 2022 ha reso perseguibile a querela (cfr.
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il