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Ordinanza — n. 26950/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on simple bankruptcy charge, ruling implicit statutory provision suffices for negligence liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26950/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for simple bankruptcy. The appellant argued that Article 42 of the Penal Code requires explicit statutory language for negligence-based crimes, but the court found an implicit provision within the definition of fraudulent bankruptcy. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning was sufficient and the appeal lacked merit.

Regesto Legislator

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Art. 42 cod. pen.; The definition of fraudulent bankruptcy implicitly establishes the punishability of simple bankruptcy as a negligent offense, satisfying the requirement for explicit statutory provision.

Parole chiave

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simple bankruptcy negligent offense statutory interpretation implicit provision penal code article 42 sanzioni pecuniarie risarcimento per atto illecito ristrettezza finanziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 42 cod. pen.
art. 42 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERARIO ELISEO nato a AVETRANA il 16/08/1972 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Taranto aveva condannato Erario Eliseo per il reato di bancarotta semplice; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che <<la bancarotta semplice documentale è punibile anche a titolo di colpa, a ciò non ostando il tenore dell'art. 42 cod. pen., che esige la previsione espressa della punibilità di un delitto a titolo di colpa, in quanto la nozione di "previsione espressa" non equivale a quella di "previsione esplicita" e, nel caso della bancarotta semplice documentale, la previsione implicita è desumibile dalla definizione come dolosa della bancarotta fraudolenta documentale» (Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133); - che, con riferimento al secondo motivo di ricorso, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. terza pagina della motivazione della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il-Presid