Cassation court dismisses appeal against conviction for injuries, citing lack of merit in sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Laera Vito and Marco Carpignano inadmissible regarding their conviction for personal injuries. The defendants argued against the denial of general mitigating circumstances and the sentence length, but the court found the lower court's reasoning sufficient and discretionary. Consequently, the appeals were rejected because the first-instance judgment was properly motivated and did not involve arbitrary sentencing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation holds that appeals challenging the denial of general mitigating circumstances are inadmissible if the lower court provides a congruent reference to decisive elements, and appeals regarding sentence gradation are inadmissible when the judgment is not arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAERA VITO nato a CASTELLANETA il 21/05/1968 CARPIGNANO MARCO nato a CASTELLANETA il 30/12/2000 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; n RITENUTO IN FATI-0 E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con sentenza emessa il 3 ottobre 2022, la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale era stata riconosciuta la responsabilità di Laera Vito e Carpignano Marco per il reato di lesioni personali; - che, avverso detta sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, mediante il loro difensore; - che l'unico motivo di ricorso, in entrambe le censure nelle quali si articola, è inammissibile, atteso che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata); che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione - come nel caso in esame - non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851); - che le modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022 al regime di procedibilità previsto per il reato di lesioni personali - e, per effetto di esse, anche alla competenza del giudice di pace e alla conseguente pena applicabile - non incidono nel caso in esame, in cui, in fatto, è contestata l'aggravante delle più persone riunite; che il reato aggravato dalla circostanza delle più persone riunite, essendo rimasto procedibile d'ufficio e di competenza del Tribunale, continua a essere sanzionato con la pena detentiva; che la pena detentiva applicata nel caso in esame, pertanto, rimane conforme alla legge vigente; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Pr *