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Ordinanza — n. 26945/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26945/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26945/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DAMIANO ALBERTO nato a ERICE il 09/11/1996 CAMMARERI MICHELE nato a ERICE il 19/06/1994 BURGARELLA EMANUELE nato a ERICE il 28/01/1996 avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26945/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tentata truffa furto di lieve entità alleggerimento della pena imputazione di furto altri capi d'accusa reato mancato
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DAMIANO ALBERTO nato a ERICE il 09/11/1996 CAMMARERI MICHELE nato a ERICE il 19/06/1994 BURGARELLA EMANUELE nato a ERICE il 28/01/1996 avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha riformato - escludendo l'aggravante contestata e rideterminando la pena - la pronuncia di primo grado con la quale Damiano Alberto, Cammareri Michele e Burgarella Emanuele erano stati condannati per il reato di furto tentato; - che, avverso detta sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore; - che l'unico motivo di ricorso è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, peraltro, con esso, i ricorrenti hanno articolato generiche censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi