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Ordinanza — n. 26941/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26941/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26941/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VENEZIA ROBERTO nato a ERICE il 14/02/1969 VENEZIA PIETRO nato a CASTELVETRANO il 14/05/1959 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26941/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata, con le quali la parte non si è effettivamente confrontata, rendendo in tal modo il ricorso carente anche sotto il profilo della specificità estrinseca; - che, come più volte osservato da questa Corte (Sez.

Parole chiave

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procedura di revisione penale vizi procedurali divieto della reformatio in peius procedure di ricorso codice di procedura penale ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VENEZIA ROBERTO nato a ERICE il 14/02/1969 VENEZIA PIETRO nato a CASTELVETRANO il 14/05/1959 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo - per quanto qui di interesse - ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Marsala aveva condannato Venezia Roberto e Venezia Pietro per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore; che l'avv. Girolamo Signorello, per gli imputati, ha depositato memoria scritta; - che l'unico motivo di ricorso è versato in fatto, atteso che, con esso, i ricorrenti hanno articolato alcune censure che, pur essendo state da loro riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata, con le quali la parte non si è effettivamente confrontata, rendendo in tal modo il ricorso carente anche sotto il profilo della specificità estrinseca; - che, come più volte osservato da questa Corte (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione non possono essere superati ricorrendo al motivo dell'inosservanza delle norme processuali, in difetto di un'espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza; - che la memoria difensiva non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità; che l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente mancata istaurazione di un valido rapporto processuale, rende, nel caso in esame, del tutto ininfluente il sopravvenuto mutamento del regime di procedibilità previsto per la fattispecie in esame, che il d.lgs. n. 150 del 2022 ha reso perseguibile a querela (cfr.

Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 maggio 2023 Il Consigl