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Ordinanza — n. 26933/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26933/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26933/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LA BARBERA VINCENZO nato a PALERMO il 24/10/1987 FERRUGGIA JESSICA nato a PALERMO il 30/06/1993 avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26933/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LA BARBERA VINCENZO nato a PALERMO il 24/10/1987 FERRUGGIA JESSICA nato a PALERMO il 30/06/1993 avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

Parole chiave

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licenziamento per furto aggravamento della pena furto di lieve entità commisurazione della pena per rapina furto aggravato in banda vizi procedurali
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LA BARBERA VINCENZO nato a PALERMO il 24/10/1987 FERRUGGIA JESSICA nato a PALERMO il 30/06/1993 avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Termini Imerese aveva condannato La Barbera Vincenzo e Ferruggia Jessica per il reato di furto aggravato; - che, avverso detta sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo del ricorso del La Barbera e il primo motivo del ricorso della Ferruggia sono intrinsecamente generici, in quanto privi di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, peraltro, con essi, i ricorrenti hanno articolato generiche censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944); che, come più volte osservato da questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione non possono essere superati ricorrendo al motivo dell'inosservanza delle norme processuali, in difetto di un'espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza; - che il secondo motivo del ricorso della Ferruggia è inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che, in secondo grado, la deducente abbia formulato doglianze in ordine al tema dedotto con il ricorso in cassazione; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 maggio 2023 Il Consiglier