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Ordinanza — n. 26929/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to merit review attempts and insufficient specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26929/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant challenged a conviction for crimes under the Penal Code, arguing flaws in the lower court's reasoning. The court rejected these claims, stating the first ground was unfounded due to adequate motivation and the second constituted an impermissible review of factual merit.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: Appeals based on alleged defects in reasoning or incorrect application of criminal law are inadmissible if they seek a review of the factual assessment or lack specific allegations of evidence distortion.

Parole chiave

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inadmissible appeal review of merit defects in reasoning criminal procedure specific grounds required motivi di cassazione procedure di ricorso ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
281935); - che il secondo motivo di ricorso è versato in fatto, atteso che, con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod.
Art. 607 c.p.p.
art. 606 cod. proc. pen
281935); - che il secondo motivo di ricorso è versato in fatto, atteso che, con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
207944) e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020
Sez. U. n. 877 del 14 luglio 2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURI FRANCESCO SAVERIO nato a BARI il 01/04/1977 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Lecce aveva condannato Turi Francesco Saverio per i reati di cui agli artt. 476-482, 640 e 380 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; che la parte civile ha depositato memoria scritta; - che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha reso una motivazione adeguata e priva di vizi logici, riportando solo alcuni passaggi della sentenza di primo grado da lei pienamente condivisi, rispondendo in maniera specifica alle censure mosse con l'atto di impugnazione e ritenendo evidentemente "assorbite" le questioni poste dalla difesa completamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata; che <<nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata>> (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021;

Depretis, Rv. 281935); - che il secondo motivo di ricorso è versato in fatto, atteso che, con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata, con le quali la parte non si è effettivamente confrontata, rendendo in tal modo il ricorso carente anche sotto il profilo della specificità estrinseca; che, come più volte osservato da questa Corte (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione non possono essere superati ricorrendo al motivo dell'inosservanza delle norme processuali, in difetto di un'espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; - che nulla può essere liquidato per le spese sostenute dalla parte civile, atteso che essa non ha offerto alcun particolare contributo, essendosi, sostanzialmente, limitata a richiedere la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la conferma della decisione impugnata con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi d'impugnazione proposti (Sez.

U. n. 877 del 14 luglio 2022, dep. 2023, Sacchettino); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso, il 10 maggio 2023 Il Consigliere