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Ordinanza — n. 26926/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of novelty and specificity in second ground.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26926/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The first ground was rejected as merely repetitive of previous arguments already properly addressed by the lower court, while the second ground was deemed entirely new and unsupported by the appellate record. Consequently, the court ruled that the appellant failed to meet the requirements for a valid cassation remedy.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if its grounds are either repetitive of prior grievances or lack novelty and specificity, failing to present a distinct legal issue for review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of novelty grounds repetitive arguments rejection specificity requirement appeal procedural costs award porto abusivo di armi allontanamento malgrado rischio di persecuzione ricorso di annullamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANZALONE GIOVANNI nato a MESSINA il 19/02/1988 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina ha riformato - limitatamente al trattamento sanzionatorio - la pronuncia con la quale il Tribunale di Messina aveva condannato Anzalone Giovanni per i reati di furto e porto di armi; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 3 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il secondo motivo di ricorso è inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine al tema dedotto con il ricorso in cassazione; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Présidente