Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of lawyer's professional conflict conditions and generic mitigation arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing both grounds for review. The defendant argued that his lawyer's professional conflict prevented his appearance and that generic mitigating circumstances warranted a new sentencing evaluation. The court rejected these claims because the lawyer failed to meet statutory conditions for professional conflict and the sentencing falls within the trial judge's discretionary authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen.; Artt. 132 e 133 cod. pen.: The appeal is inadmissible if the lawyer's professional conflict conditions are not fully met and the sentencing review seeks a new evaluation of generic mitigating circumstances within the judge's discretion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGIO ORAZIO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 16/06/1972 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Maggio Orazio era stato condannato per il reato di cui all'art. 610 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; che l'avv. Diego Lanza, per l'imputato, ha depositato memoria scritta; - che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che l'ordinanza della Corte di appello di rigetto dell'istanza di rinvio per concomitante impegno professionale è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale «l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore:
a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato;
d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio» (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, Torchio, Rv. 262912); che, nel caso di specie, mancava la prima delle indicate condizioni; - che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che le attenuanti generiche risultano riconosciute dai giudici di merito e che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851); - che la memoria difensiva è tardiva e, comunque, non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità; che l'inammissibilità del ricorso, con conseguente mancata istaurazione di un valido rapporto processuale, rende del tutto ininfluenti le modifiche al regime di procedibilità disposto dal d.lgs. n. 150 del 2022 (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Ca