Ordinanza — n. 26922/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BURGARELLA ROSA nato a ERICE il 28/04/1981 ACCARDO GIUSEPPA nato a ERICE il 13/01/1987 SCALABRINO MARIA ASSUNTA nato a ERICE il 02/10/1977 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26922/2023 — snpen · Corte di Cassazione: - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Trapani aveva condannato Burgarella Rosa, Accardo Giuseppa e Scalabrino Maria Assunta per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, le imputate hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo di ricorso è versato in fatto, atteso che, con essi, le ricorrenti hanno articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BURGARELLA ROSA nato a ERICE il 28/04/1981 ACCARDO GIUSEPPA nato a ERICE il 13/01/1987 SCALABRINO MARIA ASSUNTA nato a ERICE il 02/10/1977 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Trapani aveva condannato Burgarella Rosa, Accardo Giuseppa e Scalabrino Maria Assunta per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, le imputate hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo di ricorso è versato in fatto, atteso che, con essi, le ricorrenti hanno articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata, con le quali la parte non si è effettivamente confrontata, rendendo in tal modo il ricorso carente anche sotto il profilo della specificità estrinseca; - che, come più volte osservato da questa Corte (Sez.
U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione non possono essere superati ricorrendo al motivo dell'inosservanza delle norme processuali, in difetto di un'espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il P