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Ordinanza — n. 26920/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal arguments and references to the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26920/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Filippo Cutaia's cassation appeal inadmissible due to its generic nature. The appellant challenged a second-instance conviction for theft and embezzlement but failed to articulate specific legal grounds or reference the lower court's detailed reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the requisite specificity required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is intrinsically generic, lacking a precise statement of legal grounds and corresponding references to the motivation of the contested act.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds requirement lack of specific legal arguments failure to reference lower court procedural dismissal criteria furto aggravato abbandono del procedimento per truffa pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUTAIA FILIPPO nato a CANICATTI il 12/08/1988 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Cutaia Filippo era stato condannato per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, in ogni caso, la Corte territoriale, ha risposto ai motivi di appello con esauriente e logica motivazione; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente