Ordinanza — n. 26918/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LISACCHI GAETANO nato a PALERMO il 21/06/1967 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; E CONSIDERATO IN DIRITTI) - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Lisacchi Gaetano era stato condannato per i reati di cui agli artt.624-625 e 635 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, in relazione al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha reso corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 1 e 2 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato, rendendo così il ricorso anche privo della necessaria specificità estrinseca; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell? ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26918/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LISACCHI GAETANO nato a PALERMO il 21/06/1967 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTI) - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Lisacchi Gaetano era stato condannato per i reati di cui agli artt.624-625 e 635 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, in relazione al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha reso corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 1 e 2 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato, rendendo così il ricorso anche privo della necessaria specificità estrinseca; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell? ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.