Cassation appeal dismissed for lack of specificity as it merely reiterated prior grievances without new legal confrontation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, convicted of theft and fraud, had filed an appeal solely to reiterate grievances already addressed and fully reasoned by the Court of Appeal. The court rejected the appeal because the arguments lacked specificity and failed to engage with the legal issues raised in the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates grievances already decided without presenting new specific legal arguments or engaging with the reasoning of the lower court.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARONE ENRICO nato a PALERMO il 18/04/1994 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Barone Enrico era stato condannato per il reato di cui agli artt. 624- bis e 625 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell,a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ;la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende