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Ordinanza — n. 26915/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26915/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26915/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LIBERTO SANTO ALESSIO nato a PALERMO il 15/10/1992 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Palermo aveva condannato Di Liberto Santo Alessio per il reato di cui agli artt. 56-624 e 625 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce genericamente la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine al tema dedotto con il ricorso in cassazione; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 26915/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 56-624 e 625 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce genericamente la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine al tema dedotto con il ricorso in cassazione; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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alleggerimento della pena attenuazione libera della pena furto di lieve entità tentato furto risarcimento per atto illecito aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce genericamente la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LIBERTO SANTO ALESSIO nato a PALERMO il 15/10/1992 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Palermo aveva condannato Di Liberto Santo Alessio per il reato di cui agli artt. 56-624 e 625 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce genericamente la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine al tema dedotto con il ricorso in cassazione; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente