Italian Supreme Court dismisses appeals for aggravated assault and theft, citing inadmissibility of factual complaints and merit-based defenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeals filed by four individuals against a second-instance judgment inadmissible. The appellants argued for reduced liability regarding aggravated assault and theft, claiming violations of law and errors in reasoning. The court rejected these arguments because they constituted mere factual complaints rather than legal violations, and because defenses like the minor damage threshold and specific non-punishability causes require a merits review, which is excluded in this stage of litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints or requiring a merits review are inadmissible in the stage of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CERZOSO EMILIA nato a LUZZI il 13/04/1968 IMBROGNO VITTORIO nato a COSENZA il 05/11/1991 IMBROGNO EGIDIO nato a COSENZA il 05/05/1989 GRECO MILVIA FRANCESCA nato a COSENZA il 04/01/1991 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Cerzoso Emilia, Imbrogno Vittorio, Imbrogno Egidio e Greco Milvia Francesca ricorrono avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che ha confermato la responsabilità dei suddetti imputati tutti per il reato di lesioni aggravate e le sole Cerzoso Emilia e Greco Milvia Francesca anche per il reato di furto pluriaggravato (riqualificato nella forma tentata) ; - che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Greco Milvia Francesca, ed il terzo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di Imbrogno Egidio, con i quali i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano la mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, dal momento che la norma in esame presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); principio, questo, cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta nel rigettare il motivo di gravame sul punto (vedi pag. 3 del provvedimento impugnato) - che le doglianze di cui al quarto motivo di ricorso, con le quali i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod. pen. sono inammissibili, in quanto il riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. implica un apprezzamento di merito, volto a riscontrare la sussistenza dei presupposti applicativi richiesti dalla norma, suscettibile di esame in sede di impugnazione esclusivamente in ordine alla coerenza e completezza dell'argomentazione adottata, e la Corte territoriale ha dato atto delle ragioni fondanti la ritenuta inapplicabilità (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); - che la contestazione in fatto dell'aggravante delle più persone riunite (alla luce della chiara formulazione del capo d'imputazione) determina il permanere della procedibilità d'ufficio anche all'esito delle modifiche normative introdotte con il d.lgs. n. 150 del 2022; - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.