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Ordinanza — n. 26908/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26908/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26908/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA CARMINE nato a ROSARNO il 02/01/1977 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Carmine Bevilacqua ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la pronunzia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato continuato; - che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla mancata declaratoria di inutilizzabilità dell'attività tecnica compiuta, è manifestamente infondata in quanto contrasta con quanto ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui l'attività di verifica dello stato dei luoghi effettuata, in occasione di accertamenti per furto di energia elettrica, dal personale dell'ente erogatore, è regolata dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., ed è diretta assicurare le fonti di prova e raccogliere guanto altro possa servire per l'applicazione della legge penale; - che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, oltre ad essere meramente reiterativo di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Regesto Legislator

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art. 220 disp. att. cod. proc. pen, articolo 648 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26908/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 220 disp. att. cod. proc. pen., ed è diretta assicurare le fonti di prova e raccogliere guanto altro possa servire per l'applicazione della legge penale; - che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, oltre ad essere meramente reiterativo di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Parole chiave

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sottrazione di energia danneggiamento d'impianti elettrici materiale elettrico e apparecchiature radio abuso di impianti di telecomunicazioni indagine per furto disturbo elettromagnetico

Disposizioni normative citate

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art. 220 disp. att. cod. proc. pen
articolo 648 cod. proc. pen
150 del 2022, posto che "la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA CARMINE nato a ROSARNO il 02/01/1977 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Carmine Bevilacqua ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la pronunzia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato continuato; - che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla mancata declaratoria di inutilizzabilità dell'attività tecnica compiuta, è manifestamente infondata in quanto contrasta con quanto ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui l'attività di verifica dello stato dei luoghi effettuata, in occasione di accertamenti per furto di energia elettrica, dal personale dell'ente erogatore, è regolata dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., ed è diretta assicurare le fonti di prova e raccogliere guanto altro possa servire per l'applicazione della legge penale; - che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, oltre ad essere meramente reiterativo di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); - che il terzo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, sotto il profilo della violazione dell'art. 62, n. 4 cod. pen. e del vizio di motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente vagliati e disattesi dal giudice di merito, con specifico riferimento alla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità non può, di regola, essere concessa, poiché l'illecita appropriazione avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa è abitata" (Sez. 5, n. 9963 del 18/11/2022 - dep. 2023, Rv. 284178 - 01); - che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che "la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito 'sostanziale' ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso" (cfr.

Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il