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Ordinanza — n. 26907/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26907/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26907/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile MISASI MARIA FRANCESCA nato a COSENZA il 14/08/1970 nel procedimento a carico di: VIAPIANA CARMINE nato a COSENZA il 05/12/1979 avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26907/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile MISASI MARIA FRANCESCA nato a COSENZA il 14/08/1970 nel procedimento a carico di: VIAPIANA CARMINE nato a COSENZA il 05/12/1979 avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

Parole chiave

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revisione della sentenza penale azione penale privata recidiva nell'infrazione controllo della commisurazione della pena impugnabilità della decisione di rinvio procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile MISASI MARIA FRANCESCA nato a COSENZA il 14/08/1970 nel procedimento a carico di: VIAPIANA CARMINE nato a COSENZA il 05/12/1979 avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Paola aveva assolto Viapiana Carmine dal reato di cui all'art.610 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, la parte civile ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è versato in fatto, atteso che, con esso, la ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lei riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di inosservanza della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (cfr., in particolare la seconda pagina della motivazione della sentenza), con le quali la parte non si è effettivamente confrontata, rendendo in tal modo il ricorso carente anche sotto il profilo della specificità estri nseca ; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Pres