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Ordinanza — n. 26905/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses cassation appeals for trespassing as grounds are inadmissible or factually insufficient.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26905/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by D'Aversa Silvana and Tierri Eugenio Maria inadmissible. The appellants challenged a second-instance conviction for trespassing and related offenses, arguing procedural flaws and errors in fact-finding. The court rejected these claims because the first appeal lacked specific grounds and the second attempted an impermissible review of the lower court's factual evaluations.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals must cite specific grounds; general complaints or attempts to re-evaluate factual findings without alleging specific evidence distortions are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal trespassing conviction factual review specificity requirement Italian criminal procedure corresponsabilità della vittima azione di responsabilità responsabilità dei coniugi

Disposizioni normative citate

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Art. 606 cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 606 cod. proc. pen
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944
Sez. 5, n. 30742 del 12/04/2019, Guglione, Rv. 276907
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'AVERSA SILVANA nato a CASTROVILLARI il 23/04/1974 TIERRI EUGENIO MARIA nato a CASTROVILLARI il 23/09/1996 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Castrovillari aveva condannato D'Aversa Silvana e Tierri Eugenio Maria per i reati di cui agli artt. 614, comma 4, 633-639-bis e 612, comma 2, cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori; - che il primo motivo del ricorso di D'Aversa Silvana è inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine al tema dedotto con il ricorso in cassazione; che il motivo, inoltre, è privo della necessaria specificità intrinseca, in quanto basato su generiche asserzioni; - che il quarto motivo del ricorso di D'Aversa Silvana è versato in fatto, avendo la ricorrente articolato alcune censure che, pur essendo state da lei riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944); che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale <<ai fini della configurabilità del reato di violazione di domicilio, l'occupazione non coperta da valido titolo non esclude in capo all'occupante l'esercizio dello "ius excludendi", quando le particolari modalità con cui si è svolto il rapporto con il titolare del diritto sull'immobile consentono di ritenere quel luogo come l'effettivo domicilio dell'occupante medesimo» (Sez. 5, n. 30742 del 12/04/2019, Guglione, Rv. 276907); - che i restanti motivi del ricorso di D'Aversa Silvana sono privi di specificità estrinseca, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 2 della sentenza), con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata; - che il primo motivo del ricorso di Tierri Eugenio Maria è versato in fatto, atteso che, con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria dei vizi di motivazione e di inosservanza della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (cfr., in particolare, le pagine 2 e 3 della sentenza), con le quali la parte non si è effettivamente confrontata, rendendo in tal modo il motivo di ricorso carente anche sotto il profilo della specificità estrinseca; - che il secondo motivo del ricorso di Tierri Eugenio Maria è meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 4 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che <<in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 maggio 2023 Il