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Ordinanza — n. 26903/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26903/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26903/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUCHINO GIOVANNI nato a LUSEVERA il 04/09/1954 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con sentenza emessa il 5 aprile 2022, la Corte di appello di Trieste ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Udine aveva condannato Muchino Giovanni per i reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il motivo è inammissibile anche perché diretto a sollecitare - al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza - una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez.

Regesto Legislator

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art. 533 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26903/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, come più volte osservato da questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione non possono essere superati ricorrendo al motivo dell'inosservanza delle norme processuali, in difetto di un'espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza; che, quanto alla regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio», invocata dal ricorrente, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, va ricordato che essa non può essere adoperata quale parametro di violazione di legge, perché in tal modo si finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi di cui all'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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aggravamento della pena procedura di revisione penale reati violenti caso di rigore peggioramento del danno alla salute recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 533 cod. proc. pen
264174); che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUCHINO GIOVANNI nato a LUSEVERA il 04/09/1954 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con sentenza emessa il 5 aprile 2022, la Corte di appello di Trieste ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Udine aveva condannato Muchino Giovanni per i reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il motivo è inammissibile anche perché diretto a sollecitare - al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza - una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, come più volte osservato da questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione non possono essere superati ricorrendo al motivo dell'inosservanza delle norme processuali, in difetto di un'espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza; che, quanto alla regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio», invocata dal ricorrente, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, va ricordato che essa non può essere adoperata quale parametro di violazione di legge, perché in tal modo si finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi di cui all'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., richiedendo così al giudice di legittimità un'autonoma valutazione delle fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174); che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108); - che le modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022 al regime di procedibilità previsto per il reato di lesioni personali - e, per effetto di esse, anche alla competenza del giudice di pace e alla conseguente pena applicabile - non incidono nel caso in esame, in cui, in fatto, è contestata l'aggravante delle più persone riunite; che il reato aggravato dalla circostanza delle più persone riunite, essendo rimasto procedibile d'ufficio e di competenza del Tribunale, continua a essere sanzionato con la pena detentiva; che la pena detentiva applicata nel caso in esame, pertanto, rimane conforme alla legge vigente; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 maggio 2023 Il Consigli