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Ordinanza — n. 26900/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26900/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26900/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GRAZIA FABIO nato a PALERMO il 26/01/1995 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Di Grazia Fabio ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di tentato furto aggravato, previa esclusione dell'aggravante contestata ai sensi dell'art. 61 n. 5 cod. pen.; - che, il 15 marzo 2023, il ricorrente ha depositato un'ulteriore memoria con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso, evidenziando la sopravvenuta improcedibilità; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che "la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito 'sostanziale' ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso" (cfr.

Regesto Legislator

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articolo 648 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26900/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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restituzione in pristino ammende per infrazione procedurale abbandono del procedimento per truffa procedura di revisione penale censure procedurali furto aggravato

Disposizioni normative citate

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articolo 648 cod. proc. pen
150 del 2022, posto che "la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GRAZIA FABIO nato a PALERMO il 26/01/1995 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Di Grazia Fabio ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di tentato furto aggravato, previa esclusione dell'aggravante contestata ai sensi dell'art. 61 n. 5 cod. pen.; - che, il 15 marzo 2023, il ricorrente ha depositato un'ulteriore memoria con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso, evidenziando la sopravvenuta improcedibilità; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che "la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito 'sostanziale' ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso" (cfr.

Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il Consig e este