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Ordinanza — n. 26888/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on inadmissibility grounds for mere factual complaints and lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26888/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of witness testimony and the qualification of the crime, but the court found these arguments to be mere complaints without specific legal reasoning. Consequently, the court rejected the appeal because the grounds were either repetitive of lower court issues or constituted inadmissible factual disputes.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of mere complaints regarding facts or proposes a re-evaluation of evidence without identifying specific procedural errors or providing a specific argumentative critique of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints lack of specific argumentation witness testimony review criminal procedure law censura dell'apprezzamento delle prove deposizione inattendibile inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 500 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POPOROGU DARIO nato a LATINA il 09/03/1993 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Poporogu Dario ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di furto con strappo (così riqualificata l'originaria imputazione per rapina) e lesioni aggravate; - che il ricorrente, il 29 marzo 2023, ha depositato un'ulteriore memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alle contestazioni nell'esame testimoniale ex art. 500 cod. proc. pen. e al conseguente contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni esaminati, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di furto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il sigl re estr