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Ordinanza — n. 26886/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific reasoning when sentence was near statutory minimum.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26886/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Matteo Gnoffo's appeal against the Palermo Court of Appeal's conviction for aggravated violation of domicile inadmissible. The appellant argued for specific motivational reasons regarding the sentencing, but the court found this argument unfounded because the imposed penalty was close to the statutory minimum. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; When the determined penalty does not deviate excessively from the statutory minimum, the trial judge is not required to specifically illustrate the reasons for the decision, rendering an appeal challenging the lack of specific motivation inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility statutory minimum penalty lack of specific motivation judicial reasoning obligation violation of domicile aggravated abbandono del procedimento per infrazione stradale censure procedurali infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 648 cod. proc. pen.
Legge n. 150 del 2022
articolo 648 cod. proc. pen
150 del 2022, posto che "la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007
pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv.
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GNOFFO MATTEO nato a PALERMO il 30/07/1992 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; c

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Gnoffo Matteo ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di violazione di domicilio aggravata; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta vizi motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, posto che, avuto riguardo alla misura della pena base, fissata in un importo prossimo al minimo edittale, il giudice di merito non era tenuto a illustrare specificamente le ragioni della sua decisione: vale, infatti, il principio secondo il quale, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402), come accaduto nel caso di specie; - che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che "la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito 'sostanziale' ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso" (cfr.

Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così