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Ordinanza — n. 26884/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26884/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's finding of aggravated theft. The appellant argued for a specific exclusion of the aggravating circumstance of violence, but the court rejected this as a mere repetition of arguments already dismissed on appeal. The court held that the appeal lacked specific argumentation and that the lower court's reasoning was coherent with established case law regarding the definition of violence in theft.

Regesto Legislator

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Art. 625 n. 2 cod. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without providing specific, new argumentation to challenge the substantive reasoning of the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal aggravated theft violence circumstance lack of argumentation res judicata effect censura formulata in modo carente censure procedurali atti impugnabili

Disposizioni normative citate

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Art. 625 n. 2 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
279042 ); - che le doglianze di cui al primo motivo di ricorso, con le quali la ricorrente contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, sono manifestamente infondate, poiché il riconoscimento dell'art. 131-bis cod.
Art. 364 cod. proc. pen.
Art. 648 cod. proc. pen.
Law n. 150 of 2022
art. 131-bis cod. pen
279042 ); - che le doglianze di cui al primo motivo di ricorso, con le quali la ricorrente contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, sono manifestamente infondate, poiché il riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen.
articolo 648 cod.proc. pen
150 del 2022, posto che "la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod.proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAIA GIACOMINA nato a PALERMO il 09/02/1982 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Faia Giacomina ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che, dichiarando l'inammissibilità dell'impugnazione, ha confermato la responsabilità della suddetta imputata per il reato di furto aggravato; - che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; - che il motivo è, comunque, manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che, in tema di furto, l'aggravante della violenza, integrante la circostanza di cui all'art. 625, n. 2), cod. pen., si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un'attività di ripristino, cosicché essa non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determina una manomissione ma si risolve in una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino (Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, Rv. 279042 ); - che le doglianze di cui al primo motivo di ricorso, con le quali la ricorrente contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, sono manifestamente infondate, poiché il riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen. implica un apprezzamento di merito, volto a riscontrare la sussistenza dei presupposti applicativi richiesti dalla norma, suscettibile di esame in sede di impugnazione esclusivamente in ordine alla coerenza e completezza dell'argomentazione adottata, escludendosi la rilevanza di tutte le questioni processuali e sostanziali caratterizzate da opinabilità.

E la Corte territoriale, richiamando le valutazioni in ordine alla gravità del fatto evidenziate in primo grado, ha offerto una motivazione logica e coerente con i dati processuali (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); - che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che "la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod.proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito 'sostanziale' ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso" (cfr.

Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle