Ordinanza — n. 26883/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORABITO ANTONELLO nato a MISTRETTA il 17/05/1976 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; C - che Morabito Antonello ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di furto aggravato; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è inammissibile in quanto volto a prospettare una diversa valutazione dei dati fattuali a fronte di una motivazione logica e coerente con i dati processuali; - che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che "la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito 'sostanziale' ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso" (cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 648 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26883/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); -che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORABITO ANTONELLO nato a MISTRETTA il 17/05/1976 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; C
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Morabito Antonello ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di furto aggravato; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è inammissibile in quanto volto a prospettare una diversa valutazione dei dati fattuali a fronte di una motivazione logica e coerente con i dati processuali; - che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che "la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito 'sostanziale' ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso" (cfr.
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); -che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 liere est nsor