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Ordinanza — n. 26879/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26879/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26879/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZA GIOVANNI nato a CASTELVETRANO il 11/09/1989 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Piazza Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di furto aggravato; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è inammissibile, perché tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento poiché esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Regesto Legislator

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articolo 648 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26879/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZA GIOVANNI nato a CASTELVETRANO il 11/09/1989 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Piazza Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di furto aggravato; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è inammissibile, perché tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento poiché esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali peggioramento di uno stato anteriore motivi di rigore atti impugnabili infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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articolo 648 cod. proc. pen
150 del 2022, posto che "la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZA GIOVANNI nato a CASTELVETRANO il 11/09/1989 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Piazza Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di furto aggravato; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è inammissibile, perché tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento poiché esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). E la Corte territoriale ha analiticamente motivato in ordine alla consapevolezza del ricorrente dell'altruità della res sottratta fornendo argomenti logici e coerenti con i dati processuali (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di censura è anch'esso manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale dà conto (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) di come dalla concreta dinamica dei fatti emerga la riconducibilità, anche sotto il profilo soggettivo, dell'aggravante contestata al ricorrente; - che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che "la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito 'sostanziale' ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso" (cfr.

Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 I Co sigl re est or