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Ordinanza — n. 26878/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds and procedural bar.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26878/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Rita Restivo's appeal against the second-instance conviction for aggravated theft and receipt inadmissible. The appellant argued for factual re-evaluation and legal violations regarding the crime elements and sentencing, but the court found these arguments to be mere complaints lacking specific legal critique. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict requirements for admissibility in a finality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals in finality proceedings must contain specific legal grounds; mere factual complaints or repetitions of rejected arguments render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Admissibility Finality Proceedings Aggravated Theft Receipt Crime Judicial Discretion Procedural Bar abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 648 cod. proc. pen.
Law n. 150 del 2022
articolo 648 cod. proc. pen
150 del 2022, posto che "la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 12433 del 26/11/2009
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RESTIVO RITA nato a CANICATTI' il 18/12/1968 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Restivo Rita ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato la responsabilità della suddetta imputata per i reati di furto pluriaggravato e ricettazione; - che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di furto pluriaggravato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di furto pluriaggravato è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; - che il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di ricettazione ed alla sussistenza dell'elemento oggettivo, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) ed è, comunque, manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che, l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio (Sez.

U, Sentenza n. 12433 del 26/11/2009 Rv. 246324 ); - che quarto motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta l'eccessività della pena è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata);- che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che "la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito 'sostanziale' ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non puníbilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso" (cfr.

Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023