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Sentenza — n. 26872/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26872/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26872/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MASTRACCI GIANFRANCO nato a LATINA il 21/12/1985 avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Gianfranco Mastracci ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di percosse e lesioni personali; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, entrambi i reati oggetto delle predette contestazioni sono divenuti procedibili a querela e rientrano nella competenza del giudice di pace; - che la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis (la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile), non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr.

Regesto Legislator

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art. 673 cod. proc. pen, art. 2 cod. pen; Sentenza — n. 26872/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, entrambi i reati oggetto delle predette contestazioni sono divenuti procedibili a querela e rientrano nella competenza del giudice di pace; - che la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis (la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile), non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr.

Parole chiave

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attenuazione della pena sanzioni penali riesame dell'entità pena ritardo ingiustificato dell'azione penale recidiva nell'infrazione infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 673 cod. proc. pen
art. 2 cod. pen
273551); - che, invece, per effetto della modifica del regime di procedibilità dei reati contestati - e sempre tenendo a mente il principio della retroattività della legge penale favorevole di cui all'art. 2 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MASTRACCI GIANFRANCO nato a LATINA il 21/12/1985 avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Gianfranco Mastracci ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di percosse e lesioni personali; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, entrambi i reati oggetto delle predette contestazioni sono divenuti procedibili a querela e rientrano nella competenza del giudice di pace; - che la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis (la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile), non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr.

Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); - che, invece, per effetto della modifica del regime di procedibilità dei reati contestati - e sempre tenendo a mente il principio della retroattività della legge penale favorevole di cui all'art. 2 cod. pen. - l'eventuale pena detentiva irrogata per un reato che oggi sarebbe di competenza del giudice di pace non è più conforme al tipo legale, che, allo stato, contempla, per quella violazione, solo la sanzione pecuniaria e quella della permanenza domiciliare; - che tale rilievo permette di valutare la sopravvenuta prescrizione dei reati, il cui termine, in assenza di sospensioni rilevabili dal fascicolo processuale, è maturato il 21 febbraio 2023; - che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta prescrizione;

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 10 magg